Il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche al 75% può essere utilizzato per la sostituzione delle finestre
Tutte le novità sono contenute nella circolare n°17/E dell’Agenzia delle Entrate
Un chiarimento importante arriva sui lavori per i quali è ammesso lo sconto. Tra gli interventi ammessi all’agevolazione, infatti, la circolare cita «la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)».
Quindi, per il cambio delle finestre è possibile ottenere il bonus. Purché siano rispettati i parametri indicati dal decreto del Mit.
Ad esempio, secondo quanto spiega il provvedimento, i meccanismi di apertura e chiusura delle finestre devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Ancora, «l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm».
Nelle finestre «lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8».
Che cos’è il bonus barriere architettoniche
La possibilità di utilizzare questo sconto per questo tipo di lavori, fino a poco tempo fa, non era contemplata da nessuno o quasi.
Le cose, oggi sono cambiate: le aziende si sono accorte di questa chance e, per non restare tagliate fuori dal mercato, sono moltissime quelle che hanno iniziato a utilizzarla.
Lo sconto fiscale è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per spese effettuate a partire da gennaio del 2022. Al momento, è stato prorogato fino a tutto il 2025. E, soprattutto, è l’unico bonus che ha a disposizione anche lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Per utilizzarlo è prevista una condizione principale: gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento «di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».
Devono, cioè, essere in linea con i parametri tecnici previsti dalla legge per la rimozione di barriere. Non è, invece, necessaria la presenza di una persona disabile nell’immobile.
Attenzione! …va dimostrato!
Troppo spesso ci imbattiamo nel nostro lavoro, in un atteggiamento superficiale da parte dei clienti nella convinzione che i bonus vadano presi al volo senza farsi troppi problemi.
Questa convinzione è alimentata, purtroppo, da tanti articoli che girano su internet con l’unico obiettivo che siano “visualizzati” in una logica perversa di pubblicità commerciale di prodotti che poco avevano a che fare con quello che cercavamo.
Oltre a procedure e documentazione fiscale da produrre e/o conservare per le quali consigliamo sempre di farsi seguire da un commercialista, sarà necessario essere in possesso di una documentazione tecnica che attesti l’avvenuto superamento delle barriere architettoniche”.
Tutto lascia presupporre quindi che vada relazionato uno stato di fatto precedente all’intervento che evidenzi la circostanziata presenza di barriere architettoniche. Qui l’Agenzia dell’Entrate rimane nel vago… e a noi tecnici e a voi clienti non resta che seguire gli sviluppi della normativa.



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